Art. 24
Autorità responsabile
In vigore dal 25 giu 2007
Autorità responsabile
1. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:
a)
essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;
b)
disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;
c)
operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;
d)
essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;
e)
possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;
f)
disporre di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.
2. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per continuare a svolgere correttamente e senza interruzioni i suoi compiti per l’intero periodo 2007-2013.
3. La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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