Art. 23
Designazione delle autorità
In vigore dal 25 giu 2007
Designazione delle autorità
1. Per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:
a)
un’autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità od organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;
b)
un'autorità di certificazione: autorità od organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;
c)
un'autorità di audit: un'autorità o un organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall’autorità responsabile e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
d)
un’autorità delegata, se opportuno.
2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.
3. Fatto salvo l', lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.
4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 24 a 28 secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:435:oj#art-23