Art. 22
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
In vigore dal 25 giu 2007
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:
a)
la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
b)
l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
c)
per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l’intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;
d)
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;
e)
sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;
f)
un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
g)
manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;
h)
disposizioni per la verifica del funzionamento del sistema;
i)
sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;
j)
procedure di informativa e monitoraggio per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
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