Art. 22 · Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

Art. 22

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

In vigore dal 25 giu 2007
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono: a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo; b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; c) per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l’intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo; d) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali; e) sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati; f) un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; g) manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare; h) disposizioni per la verifica del funzionamento del sistema; i) sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati; j) procedure di informativa e monitoraggio per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
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