Art. 24 · Autorità responsabile

Art. 24

Autorità responsabile

In vigore dal 25 giu 2007
Autorità responsabile 1.   L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi: a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro; b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione; c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse; d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi; e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire; f) disporre di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale. 2.   Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per continuare a svolgere correttamente e senza interruzioni i suoi compiti per l’intero periodo 2007-2013. 3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.
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