Art. 26
Delega di compiti da parte dell’autorità responsabile
In vigore dal 25 giu 2007
Delega di compiti da parte dell’autorità responsabile
1. Qualora i compiti dell’autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un’autorità delegata, l’autorità responsabile definisce con precisione la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate, conformi ai requisiti di cui all’.
2. Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell’autorità responsabile sull’efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.
Storico versioni
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