Art. 9
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Belgio e Spagna sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di:
a)
160 000 EUR per il Belgio;
b)
100 000 EUR per la Spagna.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 1 per un test ELISA.
Storico versioni
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