Art. 11

In vigore dal 30 nov 2005
1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di: a) 3 155 000 EUR per il Belgio; b) 1 485 000 EUR per la Repubblica ceca; c) 2 115 000 EUR per la Danimarca; d) 13 940 000 EUR per la Germania; e) 225 000 EUR per l’Estonia; f) 545 000 EUR per la Grecia; g) 8 305 000 EUR per la Spagna; h) 24 395 000 EUR per la Francia; i) 5 035 000 EUR per l’Irlanda; j) 7 345 000 EUR per l’Italia; k) 28 0000 EUR per Cipro; l) 340 000 EUR per la Lettonia; m) 700 000 EUR per la Lituania; n) 135 000 EUR per il Lussemburgo; o) 915 000 EUR per l’Ungheria; p) 25 000 EUR per Malta; q) 4 375 000 EUR per i Paesi Bassi; r) 1 755 000 EUR per l’Austria; s) 3 430 000 EUR per la Polonia; t) 1 605 000 EUR per il Portogallo; u) 390 000 EUR per la Slovenia; v) 665 000 EUR per la Slovacchia; w) 935 000 EUR per la Finlandia; x) 285 000 EUR per la Svezia; y) 5 925 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di: a) 7 EUR per test, per i test effettuati sui bovini e sugli ovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; b) 30 EUR per test, per i test effettuati sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; c) 145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i) del regolamento (CE) n. 999/2001.
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Art. 11 Decisione (UE) 2005/873 — Testo vigente | Portale Normativo