Art. 14

In vigore dal 30 nov 2005
1.   Per i programmi di cui agli articoli da 2 a 5, le spese di indennizzo rimborsabili per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3. 2.   L’importo medio dell’indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente: a) per i bovini, sino ad un importo massimo di 300 EUR per animale; b) per gli ovini e i caprini, sino ad un importo massimo di 35 EUR per animale. 3.   L’importo massimo dell’indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.
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