Art. 14
In vigore dal 30 nov 2005
1. Per i programmi di cui agli articoli da 2 a 5, le spese di indennizzo rimborsabili per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.
2. L’importo medio dell’indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente:
a)
per i bovini, sino ad un importo massimo di 300 EUR per animale;
b)
per gli ovini e i caprini, sino ad un importo massimo di 35 EUR per animale.
3. L’importo massimo dell’indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.
Storico versioni
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