Art. 12

In vigore dal 30 nov 2005
1.   I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale e di: a) 150 000 EUR per il Belgio; b) 750 000 EUR per la Repubblica ceca; c) 100 000 EUR per la Danimarca; d) 875 000 EUR per la Germania; e) 15 000 EUR per l’Estonia; f) 15 000 EUR per la Grecia; g) 1 000 000 EUR per la Spagna; h) 300 000 EUR per la Francia; i) 2 800 000 EUR per l’Irlanda; j) 200 000 EUR per l’Italia; k) 15 000 EUR per Cipro; l) 100 000 EUR per il Lussemburgo; m) 60 000 EUR per i Paesi Bassi; n) 15 000 EUR per l’Austria; o) 985 000 EUR per la Polonia; p) 685 000 EUR per il Portogallo; q) 25 000 EUR per la Slovenia; r) 65 000 EUR per la Slovacchia; s) 25 000 EUR per la Finlandia; t) 530 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni

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