Art. 7
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al presente paragrafo per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
650 000 EUR per il Belgio;
b)
155 000 EUR per la Danimarca;
c)
900 000 EUR per la Germania;
d)
315 000 EUR per la Francia;
e)
75 000 EUR per l’Irlanda;
f)
675 000 EUR per l’Italia;
g)
69 000 EUR per Cipro;
h)
73 000 EUR per la Lettonia;
i)
759 000 EUR per i Paesi Bassi;
j)
72 000 EUR per l’Austria;
k)
488 000 EUR per il Portogallo;
l)
232 000 EUR per la Slovacchia.
2. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato a coprire i costi:
a)
dell’abbattimento dei volatili da riproduzione o della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;
b)
della distruzione delle uova da cova incubate;
c)
della distruzione delle uova da cova non incubate o della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;
d)
dell’acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l’attuazione del programma;
e)
degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all’allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (7), sino ad un importo massimo di 5 EUR per test da rimborsare allo Stato membro.
Storico versioni
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