Art. 7

In vigore dal 30 nov 2005
1.   I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al presente paragrafo per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di: a) 650 000 EUR per il Belgio; b) 155 000 EUR per la Danimarca; c) 900 000 EUR per la Germania; d) 315 000 EUR per la Francia; e) 75 000 EUR per l’Irlanda; f) 675 000 EUR per l’Italia; g) 69 000 EUR per Cipro; h) 73 000 EUR per la Lettonia; i) 759 000 EUR per i Paesi Bassi; j) 72 000 EUR per l’Austria; k) 488 000 EUR per il Portogallo; l) 232 000 EUR per la Slovacchia. 2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato a coprire i costi: a) dell’abbattimento dei volatili da riproduzione o della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili; b) della distruzione delle uova da cova incubate; c) della distruzione delle uova da cova non incubate o della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova; d) dell’acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l’attuazione del programma; e) degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all’allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (7), sino ad un importo massimo di 5 EUR per test da rimborsare allo Stato membro.
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