Art. 8
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi per il controllo e la sorveglianza:
a)
della peste suina classica presentati da Repubblica ceca, Germania, Francia, Lussemburgo, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b)
della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia (Sardegna) sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi di Germania, Francia e Slovacchia, anche per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, sino ad un importo massimo di:
a)
35 000 EUR per la Repubblica ceca;
b)
600 000 EUR per la Germania;
c)
400 000 EUR per la Francia;
d)
50 000 EUR per l’Italia;
e)
15 000 EUR per il Lussemburgo;
f)
25 000 EUR per la Slovenia;
g)
400 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test ELISA
:
2,5 EUR per test;
b)
acquisto di una dose di vaccino
:
0,5 EUR per dose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:873:oj#art-8