Art. 3

In vigore dal 30 nov 2005
1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Estonia, Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo della tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di: a) 65 000 EUR per l’Estonia; b) 5 000 000 EUR per la Spagna; c) 1 800 000 EUR per l’Italia; d) 800 000 EUR per la Polonia; e) 240 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) tubercolinizzazione : 0,8 EUR per test; b) test del gamma interferone : 5 EUR per test.
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