Art. 3
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Estonia, Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo della tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
65 000 EUR per l’Estonia;
b)
5 000 000 EUR per la Spagna;
c)
1 800 000 EUR per l’Italia;
d)
800 000 EUR per la Polonia;
e)
240 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
tubercolinizzazione
:
0,8 EUR per test;
b)
test del gamma interferone
:
5 EUR per test.
Storico versioni
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