Art. 4
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
5 000 EUR per l’Estonia;
b)
200 000 EUR per l’Italia;
c)
50 000 EUR per la Lettonia;
d)
100 000 EUR per la Lituania;
e)
100 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test ELISA
:
0,5 EUR per test;
b)
test di immunodiffusione in gel di agar
:
0,5 EUR per test.
Storico versioni
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