Art. 6

In vigore dal 30 nov 2005
1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Spagna, Francia, Italia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di: a) 2 200 000 EUR per la Spagna; b) 150 000 EUR per la Francia; c) 1 000 000 EUR per l’Italia; d) 1 250 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 2,5 EUR per test; b) acquisto di una dose di vaccino : 0,5 EUR per dose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:873:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Decisione (UE) 2005/873 — Testo vigente | Portale Normativo