Art. 6
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Spagna, Francia, Italia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di:
a)
2 200 000 EUR per la Spagna;
b)
150 000 EUR per la Francia;
c)
1 000 000 EUR per l’Italia;
d)
1 250 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test ELISA
:
2,5 EUR per test;
b)
acquisto di una dose di vaccino
:
0,5 EUR per dose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:873:oj#art-6