Art. 5
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto dei vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi nonché, per quanto riguarda il programma presentato dalla Grecia, le retribuzioni dei veterinari a contratto specialmente assunti per tale programma, sino ad un importo massimo di:
a)
600 000 EUR per la Grecia;
b)
6 500 000 EUR per la Spagna;
c)
150 000 EUR per la Francia;
d)
3 200 000 EUR per l’Italia;
e)
310 000 EUR per Cipro;
f)
1 000 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test del rosa bengala
:
0,2 EUR per test;
b)
test di fissazione del complemento
:
0,4 EUR per test;
c)
acquisto di una dose di vaccino
:
0,1 EUR per dose.
Storico versioni
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