Art. 5

In vigore dal 30 nov 2005
1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto dei vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi nonché, per quanto riguarda il programma presentato dalla Grecia, le retribuzioni dei veterinari a contratto specialmente assunti per tale programma, sino ad un importo massimo di: a) 600 000 EUR per la Grecia; b) 6 500 000 EUR per la Spagna; c) 150 000 EUR per la Francia; d) 3 200 000 EUR per l’Italia; e) 310 000 EUR per Cipro; f) 1 000 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test del rosa bengala : 0,2 EUR per test; b) test di fissazione del complemento : 0,4 EUR per test; c) acquisto di una dose di vaccino : 0,1 EUR per dose.
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