Art. 2
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro, Polonia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:
a)
300 000 EUR per la Grecia;
b)
6 000 000 EUR per la Spagna;
c)
1 750 000 EUR per l’Irlanda;
d)
2 600 000 EUR per l’Italia;
e)
300 000 EUR per Cipro;
f)
260 000 EUR per la Polonia;
g)
1 800 000 EUR per il Portogallo;
h)
1 900 000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test del rosa bengala
:
0,2 EUR per test;
b)
test di fissazione del complemento
:
0,4 EUR per test;
c)
test ELISA
:
1 EUR per test;
d)
acquisto di una dose di vaccino
:
0,5 EUR per dose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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