Art. 2

In vigore dal 30 nov 2005
1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro, Polonia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di: a) 300 000 EUR per la Grecia; b) 6 000 000 EUR per la Spagna; c) 1 750 000 EUR per l’Irlanda; d) 2 600 000 EUR per l’Italia; e) 300 000 EUR per Cipro; f) 260 000 EUR per la Polonia; g) 1 800 000 EUR per il Portogallo; h) 1 900 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test del rosa bengala : 0,2 EUR per test; b) test di fissazione del complemento : 0,4 EUR per test; c) test ELISA : 1 EUR per test; d) acquisto di una dose di vaccino : 0,5 EUR per dose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:873:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo