Art. 1

In vigore dal 30 nov 2005
1.   Il programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell’ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di: a) 390 000 EUR per la Repubblica Ceca; b) 750 000 EUR per la Germania; c) 990 000 EUR per l’Estonia; d) 105 000 EUR per la Francia; e) 650 000 EUR per la Lettonia; f) 600 000 EUR per la Lituania; g) 180 000 EUR per l’Austria; h) 3 750 000 EUR per la Polonia; i) 300 000 EUR per la Slovenia; j) 400 000 EUR per la Slovacchia; k) 100 000 EUR per la Finlandia. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); e b) acquisto di una dose di vaccino: 0,3 EUR per dose per gli altri programmi di cui al paragrafo 2.
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