Art. 1
In vigore dal 30 nov 2005
1. Il programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell’ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
390 000 EUR per la Repubblica Ceca;
b)
750 000 EUR per la Germania;
c)
990 000 EUR per l’Estonia;
d)
105 000 EUR per la Francia;
e)
650 000 EUR per la Lettonia;
f)
600 000 EUR per la Lituania;
g)
180 000 EUR per l’Austria;
h)
3 750 000 EUR per la Polonia;
i)
300 000 EUR per la Slovenia;
j)
400 000 EUR per la Slovacchia;
k)
100 000 EUR per la Finlandia.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); e
b)
acquisto di una dose di vaccino: 0,3 EUR per dose per gli altri programmi di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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