Art. 10
In vigore dal 30 nov 2005
1. I programmi di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell’anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare della Martinica e della Riunione, presentati dalla Francia, sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l’attuazione dei programmi di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.
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