Art. 13

In vigore dal 30 nov 2005
1.   I programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 50 EUR per animale; per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 100 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di: a) 100 000 EUR per il Belgio; b) 105 000 EUR per la Repubblica Ceca; c) 5 000 EUR per la Danimarca; d) 1 105 000 EUR per la Germania; e) 6 000 EUR per l’Estonia; f) 1 060 000 EUR per la Grecia; g) 12 790 000 EUR per la Spagna; h) 4 690 000 EUR per la Francia; i) 705 000 EUR per l’Irlanda; j) 530 000 EUR per l’Italia; k) 5 215 000 EUR per Cipro; l) 10 000 EUR per la Lettonia; m) 5 000 EUR per la Lituania; n) 35 000 EUR per il Lussemburgo; o) 50 000 EUR per l’Ungheria; p) 685 000 EUR per i Paesi Bassi; q) 15 000 EUR per l’Austria; r) 865 000 EUR per il Portogallo; s) 160 000 EUR per la Slovenia; t) 250 000 EUR per la Slovacchia; u) 6 000 EUR per la Finlandia; v) 6 000 EUR per la Svezia; w) 5 740 000 EUR per il Regno Unito.
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Art. 13 Decisione (UE) 2005/873 — Testo vigente | Portale Normativo