Art. 17
In vigore dal 30 nov 2005
1. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 13 è concesso a condizione che essi vengano attuati dagli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese quelle sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, e fatte salve le condizioni previste alle seguenti lettere da a) a h):
a)
entro il 1o gennaio 2006 lo Stato membro interessato all’attuazione dei programmi mette in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
b)
entro il 1o giugno 2006 presenta una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, conformemente all’articolo 24, paragrafo 7 della decisione 90/424/CEE;
c)
per i programmi di cui agli articoli da 1 a 10, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento presenta una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;
d)
per i programmi di cui agli articoli da 11 a 13, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione mensile sul progresso del programma di sorveglianza della TSE e sulle spese sostenute. Tale relazione va presentata entro quattro settimane dalla fine del mese oggetto della relazione;
e)
entro il 1o giugno 2007 lo Stato membro presenta una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma, a cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f)
lo Stato membro presenta un resoconto dettagliato delle spese sostenute di cui alla lettera d) utilizzando il formulario informatico che figura in allegato;
g)
lo Stato membro attua in modo efficace il programma;
h)
per i provvedimenti in questione non sono stati e non saranno richiesti altri contributi comunitari.
2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.
Storico versioni
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