Capo I

Art. 14

Cancellazione dall'albo

In vigore dal 11 ago 2022
1. La cancellazione dall'albo può essere richiesta dalla società iscritta in qualsiasi momento. 2. La Commissione procede alla cancellazione, anche su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi: a) per il venir meno dei requisiti di cui all'; b) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'; c) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi in violazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti nell'albo; d) per la scoperta preesistenza o la mancata rimozione di una delle cause di incompatibilità previste dall'; e) per gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; f) per il venir meno dei requisiti finanziari, tecnici e di onorabilità e professionalità di cui agli ; g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta o per non aver presentato alle prescritte scadenze la documentazione di cui all'; h) il mancato rispetto, definitivamente accertato, degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonché dei contratti collettivi di lavoro degli addetti, susseguente alla contestazione dell'addebito; i) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.
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