Capo I
Art. 18
Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza
In vigore dal 11 ago 2022
1. La cancellazione, la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con apposito provvedimento della Commissione, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
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