Capo I

Art. 18

Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza

In vigore dal 11 ago 2022
1. La cancellazione, la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con apposito provvedimento della Commissione, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
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Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza (Art. 18 Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate) — Testo vigente | Portale Normativo