Capo I

Art. 16

Decadenza

In vigore dal 11 ago 2022
1. La Commissione dispone la decadenza dalla gestione, anche su istanza dell'ente locale affidante, nei seguenti casi: a) per la cancellazione dall'albo; b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata senza giustificato motivo; c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri; d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio; e) per aver omesso la presentazione del conto annuale della gestione, ovvero la relazione sulla gestione dell'attività svolta.
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Decadenza (Art. 16 Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate) — Testo vigente | Portale Normativo