Capo I

Art. 15

Sospensione dell'iscrizione nell'albo

In vigore dal 11 ago 2022
1. La Commissione procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo, anche su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi: a) per violazione degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonché dei contratti collettivi di lavoro degli addetti; b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta; c) per aver compiuto irregolarità nella conduzione del servizio che non rivestono carattere di gravità tale da comportare la cancellazione di cui all'; d) per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall', comma 1, lettera c), salvo che gli stessi vengano sostituiti da altri soggetti; e) per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 accertata con provvedimento sanzionatorio emanato dal Garante per la protezione dei dati personali; f) per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; g) per il mancato rispetto nei confronti dei cittadini e delle imprese delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 82 del 2005 segnalato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). 2. La Commissione assegna un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, ulteriormente prorogabile fino a un massimo di altri centoventi giorni, per la regolarizzazione degli adempimenti prescritti, decorso inutilmente il quale procede alla cancellazione a norma dell', comma 2. 3. La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-04-13;101#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo