Capo I

Art. 13

Poteri istruttori e vigilanza

In vigore dal 11 ago 2022
1. Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei requisiti per l'iscrizione e per la verifica della loro permanenza, nonché l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze effettua, a supporto della Commissione medesima, le attività istruttorie da questa ritenute necessarie per verificare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Guardia di finanza che, nell'esercizio dei poteri ad essa istituzionalmente attribuiti, acquisisce informazioni relativamente agli iscritti, ai richiedenti l'iscrizione nonché agli enti affidanti.
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Poteri istruttori e vigilanza (Art. 13 Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate) — Testo vigente | Portale Normativo