Capo I
Art. 9
Cause di incompatibilità
In vigore dal 11 ago 2022
1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i presidenti, i sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali affidanti, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
c) i ministri di culto;
d) il coniuge ed i parenti entro il primo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
e) i pubblici dipendenti, salvo che ricorra l'autorizzazione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Resta ferma l'applicazione delle altre norme in materia di incompatibilità previste, in via generale, dalla legislazione vigente.
Storico versioni
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