Capo I
Art. 5
Obblighi dei richiedenti l'iscrizione
In vigore dal 11 ago 2022
1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le società richiedenti dichiarano, a norma del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'identità dei titolari di quote o azioni. Qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale, è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque sono direttamente o indirettamente riferibili. Tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni. Le società richiedenti dichiarano, inoltre, che non effettuano nè hanno effettuato direttamente o indirettamente anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto, nonché di utilizzare per ogni successiva comunicazione con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente la posta elettronica certificata di cui all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I soci dichiarano, a norma delle disposizioni del richiamato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la sussistenza delle condizioni di cui all', comma 1, lettera a), numeri 1) e 2). I rappresentanti delle società dichiarano, a norma dello stesso articolo 47, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3) e al comma 7 del medesimo .
Storico versioni
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