Capo I
Art. 3
Criteri di iscrizione
In vigore dal 11 ago 2022
1. Le società richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute idonee con provvedimento della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni, la prima che ricomprende i soggetti che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali e la seconda che ricomprende i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
L'iscrizione nelle due distinte sezioni, consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze (http://www.finanze.gov.it/), viene effettuata con attribuzione a ciascun soggetto iscritto di un numero di iscrizione progressivo. I numeri della sezione separata sono seguiti dalla lettera «S».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-04-13;101#art-3