Capo I

Art. 2

Soggetti iscrivibili

In vigore dal 11 ago 2022
1. Nell'albo sono iscritti: a) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonché le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate: 1) i cui soci non esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo; 2) i cui soci non effettuano l'attività di commercializzazione della pubblicità; 3) che non siano controllate da società che svolgono l'attività di cui al n. 2); b) le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. In ogni caso, le società di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono svolgere l'attività di commercializzazione della pubblicità. 3. Nella sezione separata dell'albo sono iscritte le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. 4. Nell'albo possono richiedere di essere iscritti: a) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3; b) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997; c) l'agente della riscossione, «Agenzia delle entrate-Riscossione» di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2006, n. 225, di seguito denominato «ADER» che esercita l'attività di riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell' del citato decreto legge n. 193 del 2016. In caso di richiesta ADER è iscritta di diritto nell'albo e ad essa non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera a), n. 1 del presente articolo nonché degli , commi 2 e 3, 15, 16 e 17. 5. Non è iscrivibile, in ogni caso, la società precedentemente cancellata dall'albo, salvo il caso in cui la cancellazione è stata richiesta dalla società stessa. 6. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4, lettera a), sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e al capo II, di seguito denominata «Commissione», di qualsiasi accordo concernente la costituzione di gruppi di imprese, fatta eccezione per le associazioni temporanee di imprese costituite per la partecipazione alle gare, relative all'affidamento dell'attività di gestione delle entrate degli enti locali. 7. L'iscrizione nell'albo è subordinata alle condizioni che lo statuto delle società di cui ai commi 1 e 3 preveda l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote o azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dalla Commissione e indichi l'esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità.
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