Capo I

Art. 11

Attestazione dell'iscrizione nell'albo

In vigore dal 11 ago 2022
1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attività di supporto di cui all', comma 2, l'iscrizione nell'albo è attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione. L'eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche la cancellazione dall'albo e la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-04-13;101#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attestazione dell'iscrizione nell'albo (Art. 11 Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate) — Testo vigente | Portale Normativo