Capo I
Art. 11
Attestazione dell'iscrizione nell'albo
In vigore dal 11 ago 2022
1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attività di supporto di cui all', comma 2, l'iscrizione nell'albo è attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione.
L'eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche la cancellazione dall'albo e la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli .
Storico versioni
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