Capo I
Art. 17
Effetti della decadenza
In vigore dal 11 ago 2022
1. La società decaduta cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio, è privata di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate dell'ente affidante ed è tenuta all'immediata consegna di tutta la documentazione inerente il servizio affidato. La mancata consegna comporta l'escussione da parte dell'ente affidante della cauzione prestata a garanzia della gestione.
2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il rappresentante legale dell'ente locale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede, per il tramite dei competenti uffici, all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.
Storico versioni
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