Capo II
Art. 19
Composizione della Commissione
In vigore dal 11 ago 2022
1. La Commissione per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, prevista dal citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è nominata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composta:
a) dal direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente;
b) da due dirigenti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno appartenente alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) da due rappresentanti dei comuni e da un rappresentante delle città metropolitane designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;
d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione province italiane;
e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, di cui uno in rappresentanza dei soggetti cui al comma 1, dell' e uno in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo ;
f) da 5 membri supplenti, in sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei comuni e delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province, uno dei soggetti iscritti nell'albo di cui all', comma 1 e uno dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo .
2. Sono incompatibili con la qualifica di componente della Commissione coloro:
a) i quali ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente una funzione o un incarico in una società iscritta nell'albo;
b) per i quali sussiste una responsabilità penale, accertata con sentenza non sospesa, a titolo di dolo o di colpa grave.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti della Commissione dichiarano ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 2.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze con profilo professionale non inferiore ad area III, che può essere sostituito da un impiegato con pari qualifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-04-13;101#art-19