Capo II
Art. 22
Durata in carica dei componenti
In vigore dal 11 ago 2022
1. I componenti della Commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico.
2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della Commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.
3. Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-04-13;101#art-22