Capo II

Art. 22

Durata in carica dei componenti

In vigore dal 11 ago 2022
1. I componenti della Commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico. 2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della Commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo. 3. Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
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Durata in carica dei componenti (Art. 22 Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate) — Testo vigente | Portale Normativo