Capo III

Art. 24

Entrata in vigore

In vigore dal 11 ago 2022
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 aprile 2022 Il Ministro: Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1134
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-04-13;101#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore (Art. 24 Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate) — Testo vigente | Portale Normativo