Capo II
Art. 20
Competenze della Commissione
In vigore dal 11 ago 2022
1. La Commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione, al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e professionalità necessari per l'iscrizione e di verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all' e l'assenza delle cause di incompatibilità. La Commissione dispone altresì in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare per il tramite della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La Commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonché alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione, a norma del citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Storico versioni
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