Art. 18 · Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza
Capo I

Art. 18

18 / 24

Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza

In vigore dal 11 ago 2022
1. La cancellazione, la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con apposito provvedimento della Commissione, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-04-13;101#art-18