Capo II
Art. 14
Sperimentazione
In vigore dal 17 lug 2021
1. Ai fini della sperimentazione, l'autorità competente può, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e parità concorrenziale tra operatori:
a) per le attività indicate all', comma 1, lettera a):
1) rilasciare autorizzazioni con una portata meno ampia rispetto a quella prevista in via generale dalla legge, con riguardo al volume dell'attività, al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalità di prestazione del servizio, alla durata;
2) prevedere, in caso di iscrizione, limiti all'operatività, rispetto a quella prevista in via generale dalla legge, con riguardo al volume dell'attività, al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalità di prestazione del servizio, alla durata;
3) consentire di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), h) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019, fatto salvo quanto previsto dall', comma 4;
4) consentire l'adozione di una forma societaria diversa da quella prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o requisiti di professionalità attenuati per gli esponenti aziendali;
b) per le attività indicate all', comma 1, lettere c) e d), consentire ai soggetti vigilati o regolamentati coinvolti nella sperimentazione di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione nelle materie indicate dall'articolo 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, anche con riferimento ad ambiti limitati di operatività;
c) derogare ad un proprio orientamento di vigilanza o ad un proprio atto di carattere generale, fornendo criteri alternativi per il rispetto della normativa cui gli orientamenti si riferiscono;
d) revocare l'ammissione alla sperimentazione:
1) per inattività superiore a tre mesi;
2) su richiesta del soggetto ammesso alla sperimentazione;
3) quando vengono meno i presupposti alla base dell'ammissione, di cui all';
4) in caso di violazioni di disposizioni di legge o regolamentari;
5) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dei provvedimenti di cui all', comma 1;
6) quando l'attività pone rischi per la stabilità del sistema bancario, finanziario e assicurativo, l'integrità dei mercati o la tutela degli utenti finali;
7) quando, nel corso della sperimentazione, si verifichino le condizioni di cui all', comma 4, lettere a) e b).
2. I provvedimenti previsti dall', comma 1:
a) individuano le forme e i contenuti delle comunicazioni che hanno luogo durante il monitoraggio della sperimentazione ai sensi dell';
b) prevedono l'obbligo a carico dei soggetti ammessi alla sperimentazione di notificare tempestivamente all'autorità competente il venir meno di uno dei presupposti previsti all' per l'ammissione alla sperimentazione. In ogni caso la comunicazione avviene entro dieci giorni dal venir meno dei presupposti citati, fatta salva l'applicazione del comma 1, lettera d), punto 3), nel caso di omessa o ritardata comunicazione;
c) stabiliscono che gli utenti finali cui sono offerti i servizi:
1) devono espressamente acconsentire a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione, dopo essere stati debitamente informati della natura sperimentale del progetto e dei rischi connessi;
2) abbiano il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di almeno quindici giorni, senza spese o penalità connesse al recesso;
3) siano risarciti tempestivamente, in caso di responsabilità del soggetto ammesso alla sperimentazione. Al fine di assicurare agli utenti finali il tempestivo risarcimento, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione può disporre che il prestatore del servizio sia munito di una garanzia finanziaria o assicurativa;
d) individuano le operazioni necessarie per l'ordinata chiusura dei rapporti in essere nonché ogni altra misura a tutela degli utenti finali, nel caso in cui l'attività non prosegua al termine della sperimentazione o in attesa dell'ottenimento dell'eventuale autorizzazione o iscrizione ai sensi dell', comma 6.
3. Per le attività indicate all', comma 1, lettera a), la revoca dell'ammissione alla sperimentazione può comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività ammessa a sperimentazione o, in caso di iscrizione, la cancellazione.
Storico versioni
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