Capo II
Art. 6
Presupposti per l'ammissibilità
In vigore dal 17 lug 2021
1. L'ammissione alla sperimentazione può essere consentita a condizione che l'attività soddisfi tutti i seguenti requisiti:
a) è significativamente innovativa, ovvero, mediante l'impiego di nuove tecnologie, contribuisce ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato nazionale;
b) per le modalità in cui è prospettata, richiede la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché a una o più norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 oppure gli elementi di novità di cui alla lettera a) richiedono una sperimentazione e un esame congiunto con una o più autorità di vigilanza;
c) apporta valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:
1) arreca benefici per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, tutela dell'utente finale o costi;
2) contribuisce all'efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano;
3) rende meno onerosa o più efficace l'applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo;
4) consente un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori nel settore bancario, finanziario o assicurativo relativamente alla gestione dei rischi;
d) è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
e) è prospettata come sostenibile da un punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata.
2. Per le attività previste dall', comma 1, lettera b), l'operatore del settore FinTech che richiede l'ammissione alla sperimentazione si impegna, in caso di esito positivo della sperimentazione, a richiedere l'autorizzazione o l'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
3. L'accesso alla sperimentazione non è consentito ai progetti già ammessi a una sperimentazione, quando la sperimentazione è stata revocata ai sensi dell', comma 1, lettera d), punti 1), 3), 4), 5), 6), 7).
Storico versioni
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