Capo II
Art. 9
Presentazione della richiesta
In vigore dal 17 lug 2021
1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione è presentata:
a) per le attività indicate all', comma 1, lettera a), all'autorità di vigilanza competente per il rilascio dell'autorizzazione o l'iscrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili;
b) per le attività indicate all', comma 1, lettera b), all'autorità di vigilanza che sarebbe competente qualora l'attività non rientrasse nei casi di esclusione previsti dalla legge;
c) per le attività indicate all', comma 1, lettere c) e d), all'autorità di vigilanza competente per la vigilanza o la regolamentazione del soggetto vigilato o regolamentato, ovvero, per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operanti in Italia in libera prestazione di servizi, all'autorità di vigilanza che sarebbe competente per la vigilanza in relazione all'attività per cui il soggetto richiede l'ammissione alla sperimentazione.
2. Le autorità di vigilanza possono concordemente fissare finestre temporali, dandone comunicazione al Comitato, della durata massima di due mesi ciascuna, entro le quali sono presentate le richieste di ammissione alla sperimentazione e il numero di domande che possono essere ammesse alla sperimentazione presso ciascuna autorità di vigilanza nelle singole finestre temporali. Le finestre temporali possono essere riservate a progetti che vertono su aspetti specifici dell'innovazione.
Storico versioni
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