Capo II

Art. 12

Istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione

In vigore dal 17 lug 2021
1. Ciascuna autorità di vigilanza competente, ricevuta la richiesta, valuta: a) la completezza della richiesta; b) l'ammissibilità della richiesta ai sensi degli ; c) la congruità dell'eventuale richiesta di deroghe, secondo quanto previsto ai sensi dell', fermo restando, in ogni caso, il necessario rispetto delle disposizioni inderogabili dell'Unione europea; d) se l'attività, per le modalità in cui viene prospettata, potrebbe concretizzare un caso di elusione di disposizioni di legge o regolamentari, diverse da quelle di cui si chiede la deroga; e) la congruità e l'efficacia: 1) delle misure di presidio dei rischi che si intendono adottare; 2) degli strumenti a tutela degli utenti, anche mediante adeguate garanzie e assicurazioni; 3) delle forme di comunicazione al pubblico dell'ammissione alla sperimentazione e delle attività oggetto di sperimentazione nonché, se del caso, la presenza di adeguate forme di garanzia o assicurazione in caso di responsabilità nei confronti degli utenti finali; 4) delle misure di cui si prevede l'adozione al termine della sperimentazione; f) per le attività di cui all', comma 1, lettere c) e d), svolte da ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, se l'esercizio dei propri poteri di vigilanza assicura un'adeguata tutela degli utenti, anche considerati i presidi posti in essere dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro. 2. Nella valutazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f), le autorità di vigilanza applicano i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione, tenuto conto, tra l'altro, del volume dell'attività, del tipo di servizi prestati, delle caratteristiche e del numero degli utenti finali, delle modalità di prestazione del servizio, della durata del progetto che si intende sottoporre a sperimentazione, dell'eventuale deroga o meno a disposizioni vigenti od orientamenti, con il minore sacrificio dei destinatari. L'autorità competente può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di conclusione dell'istruttoria, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. 3. Gli esiti della valutazione svolta ai sensi del comma 1 sono trasmessi alla segreteria tecnica del Comitato attraverso una relazione sintetica, entro quarantacinque giorni a decorrere: a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione; b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta. 4. La segreteria tecnica del Comitato trasmette, entro cinque giorni lavorativi, le relazioni delle autorità di vigilanza competenti ai membri del Comitato. 5. Entro dieci giorni dalla ricezione delle relazioni di cui al comma 3, ciascun membro del Comitato può chiedere la convocazione di una riunione con le autorità di vigilanza competenti per la discussione circa gli esiti delle valutazioni, svolte ai sensi del comma 1, ove essi siano tali da incidere nel proprio ambito di competenza. La riunione è convocata dal Presidente del Comitato e si tiene entro sette giorni dalla richiesta. I termini di cui all', comma 6, sono sospesi dal giorno della trasmissione alla segreteria tecnica del Comitato degli esiti della valutazione di cui al comma 3, fino alla scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione o, ove convocata, fino alla riunione stessa. 6. Nel corso dell'istruttoria, nonché durante la sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente può formulare al Comitato o a singole autorità o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. I termini di cui all', comma 6, sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero al decorrere del termine per il rilascio. 7. Per le attività che rientrano nella competenza di più autorità di vigilanza, la sperimentazione è ammessa solo se l'istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione di tutte le autorità di vigilanza competenti ha esito positivo. 8. Quando le richieste di ammissione alla sperimentazione su cui vi è una valutazione positiva eccedono il numero fissato ai sensi dell', comma 2, l'autorità di vigilanza seleziona i progetti ammissibili tenendo conto della loro innovatività e del valore aggiunto atteso. I progetti non ammessi sono presi in considerazione per il periodo di sperimentazione successivo, senza che sia necessaria una nuova richiesta, purchè la richiesta iniziale non sia stata ritirata.
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