Capo II
Art. 11
Durata
In vigore dal 17 lug 2021
1. Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi.
2. È consentita una proroga, ai sensi dell', su richiesta motivata del soggetto ammesso alla sperimentazione, da presentare all'autorità o alle autorità di vigilanza che hanno disposto l'ammissione alla sperimentazione. Sulla richiesta di proroga si pronuncia l'autorità di vigilanza competente, che ne dà informazione al Comitato nella prima seduta utile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-04-30;100#art-11