Capo II

Art. 11

Durata

In vigore dal 17 lug 2021
1. Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi. 2. È consentita una proroga, ai sensi dell', su richiesta motivata del soggetto ammesso alla sperimentazione, da presentare all'autorità o alle autorità di vigilanza che hanno disposto l'ammissione alla sperimentazione. Sulla richiesta di proroga si pronuncia l'autorità di vigilanza competente, che ne dà informazione al Comitato nella prima seduta utile.
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Durata (Art. 11 Regolamento recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech.) — Testo vigente | Portale Normativo