Capo II
Art. 17
Termine della sperimentazione
In vigore dal 17 lug 2021
1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, al termine della sperimentazione, sottopongono all'autorità di vigilanza competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.
2. Il termine della fase di sperimentazione comporta il venir meno del regime di sperimentazione e la cessazione delle deroghe, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7.
3. Nel caso in cui la sperimentazione abbia dato esito positivo e la prosecuzione dell'attività oggetto di sperimentazione richieda modifiche regolamentari da parte delle autorità competenti, queste ultime avviano l'istruttoria per la valutazione delle modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attività anche al di fuori della sperimentazione.
4. I soggetti ammessi alla sperimentazione che intendono chiedere la proroga della sperimentazione sottopongono all'autorità competente, sessanta giorni prima del termine:
a) il resoconto della sperimentazione, previsto dal comma 1;
b) la richiesta motivata di proroga.
5. L'autorità può concedere la proroga, entro trenta giorni, quando, alternativamente:
a) la sperimentazione è stata inizialmente avviata per un periodo inferiore a diciotto mesi e sussiste l'interesse alla prosecuzione; in questo caso la proroga ha una durata che, sommata a quella iniziale, non supera diciotto mesi;
b) per le attività previste dall', comma 1, lettere a) e b):
1) il richiedente si impegna ad adeguarsi, durante il periodo di proroga, a disposizioni che non gli si applicavano durante la sperimentazione, in vista della richiesta di autorizzazione o iscrizione prevista dal comma 6; in questo caso la proroga ha una durata massima di dodici mesi; oppure
2) l'autorità competente prevede modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attività anche al di fuori della sperimentazione; in questo caso la proroga ha una durata massima di dodici mesi.
6. Per le attività indicate dall', comma 1, lettere a) e b), i soggetti che al termine della sperimentazione intendano richiedere un'autorizzazione o un'iscrizione sottopongono all'autorità competente, sessanta giorni prima del termine della medesima sperimentazione:
a) il resoconto della sperimentazione previsto dal comma 1;
b) l'istanza per l'autorizzazione o l'iscrizione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
7. Nel caso previsto dal comma 6, la sperimentazione si intende prorogata fino al pronunciamento dell'autorità competente sull'istanza di autorizzazione o iscrizione.
8. I soggetti ammessi alla sperimentazione danno tempestiva informazione al pubblico sul termine della sperimentazione. Essi informano gli utenti finali, almeno quindici giorni prima del termine del periodo di sperimentazione, delle operazioni richieste ai sensi dell', comma 2, lettera d). Nei casi di proroga previsti dai commi 5 e 6, i soggetti ammessi alla sperimentazione ne danno tempestiva informazione al pubblico.
9. L'autorità di vigilanza competente comunica alla segreteria tecnica del Comitato la conclusione della sperimentazione e trasmette una relazione sull'esito della sperimentazione stessa, segnalando l'eventuale opportunità di modifiche normative o chiarimenti interpretativi della normativa, anche regolamentare, vigente, alla luce delle evoluzioni della tecnologia. Sulla base di tale relazione il Comitato può esercitare i poteri di cui all', comma 2.
10. Le relazioni annuali di cui all'articolo 36, comma 2-septies, sono trasmesse alla segreteria tecnica del Comitato. Sulla base di tali relazioni il Comitato può esercitare i poteri di cui all', comma 2, e redige la relazione annuale di cui all', comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-04-30;100#art-17