Capo II
Art. 15
Registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione
In vigore dal 17 lug 2021
1. I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato che ne cura l'aggiornamento. Tale registro è pubblicato sul sito internet del Comitato.
2. Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui al comma 1, le autorità comunicano tempestivamente alla segreteria tecnica del Comitato i soggetti per i quali sia stata revocata l'ammissione alla sperimentazione, il termine della fase di sperimentazione e la concessione di un'eventuale proroga.
3. L'autorità di vigilanza competente dà comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019.
Storico versioni
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