Capo II

Art. 18

Regime linguistico della sperimentazione

In vigore dal 17 lug 2021
1. Tutta la documentazione richiesta dal presente decreto, da predisporre per l'ammissione alla sperimentazione o per l'interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti, è presentata in lingua italiana o, se preferita dal richiedente, inglese, salvo la domanda di ammissione che va presentata in ogni caso in lingua italiana. Le autorità competenti dialogano informalmente con il richiedente nella lingua da questo utilizzata per la presentazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione. 2. In ogni caso, le informazioni, le comunicazioni pubblicitarie e promozionali e la documentazione, anche contrattuale, indirizzate agli utenti ai sensi del presente decreto sono redatte in lingua italiana.
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