Capo II
Art. 16
Monitoraggio
In vigore dal 17 lug 2021
1. L'autorità competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato.
2. Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti possono essere integrati per derogare a ulteriori disposizioni, orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale ai sensi dell', comma 1, lettere a), n. 3), b) e c), o per reintrodurre l'applicazione di alcune delle disposizioni od orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale inizialmente derogati ai sensi dell', qualora sia necessario per la tutela degli utenti finali, per la stabilità del sistema bancario, finanziario e assicurativo, ovvero per l'integrità dei mercati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-04-30;100#art-16