Capo II
Art. 16
16 / 19Monitoraggio
In vigore dal 17 lug 2021
1. L'autorità competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato.
2. Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti possono essere integrati per derogare a ulteriori disposizioni, orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale ai sensi dell', comma 1, lettere a), n. 3), b) e c), o per reintrodurre l'applicazione di alcune delle disposizioni od orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale inizialmente derogati ai sensi dell', qualora sia necessario per la tutela degli utenti finali, per la stabilità del sistema bancario, finanziario e assicurativo, ovvero per l'integrità dei mercati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-04-30;100#art-16