Art. 16 · Monitoraggio
Capo II

Art. 16

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Monitoraggio

In vigore dal 17 lug 2021
1. L'autorità competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato. 2. Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti possono essere integrati per derogare a ulteriori disposizioni, orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale ai sensi dell', comma 1, lettere a), n. 3), b) e c), o per reintrodurre l'applicazione di alcune delle disposizioni od orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale inizialmente derogati ai sensi dell', qualora sia necessario per la tutela degli utenti finali, per la stabilità del sistema bancario, finanziario e assicurativo, ovvero per l'integrità dei mercati.
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