Capo II

Art. 5

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 lug 2021
1. La sperimentazione può essere richiesta per un'attività di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente: a) è soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorità di vigilanza di cui all' comma 1, lettera b); b) pur essendo in astratto soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno un'autorità di vigilanza di cui all', comma 1, lettera b), rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge, ivi comprese le ipotesi in cui l'attività non è svolta nei confronti del pubblico o è svolta nei confronti di un pubblico circoscritto ai sensi di legge; c) consiste in un servizio o in un'attività che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'autorità di vigilanza di cui all', comma 1, lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi; d) viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza di cui all', comma 1, lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi. 2. Gli operatori del settore FinTech che svolgono o intendono svolgere le attività che, pur incidendo sul settore bancario, finanziario o assicurativo non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 possono accedere a interlocuzioni con le autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dall', commi 2 e 3.
Storico versioni

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