Capo I

Art. 4

Riunioni del Comitato

In vigore dal 17 lug 2021
1. Alle riunioni del Comitato possono partecipare più rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni che ne fanno parte, in relazione alle materie trattate. 2. Per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse, il Comitato può invitare ad intervenire, a singole riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni o Autorità esperti del settore, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e operatori del settore FinTech. 3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi. 4. La segreteria tecnica assicura il necessario supporto alle attività e alle riunioni del Comitato. 5. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con modalità da remoto. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni del Comitato per mezzo della segreteria tecnica, e ne determina l'ordine del giorno. La segreteria tecnica trasmette ai membri la documentazione propedeutica alle riunioni. 6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri, come rappresentati in seno al Comitato ai sensi dell', comma 3, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 7. La segreteria tecnica redige e trasmette ai membri sintetici verbali delle riunioni del Comitato.
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Riunioni del Comitato (Art. 4 Regolamento recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech.) — Testo vigente | Portale Normativo