RegolamentoTitolo V

Art. 61

Autorizzazione paesaggistica e tutela dei beni ambientali e paesaggistici

In vigore dal 5 mag 2016
Autorizzazione paesaggistica e tutela dei beni ambientali e paesaggistici 1. Il territorio del Parco costituisce nel suo insieme un bene di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutelato attraverso il Piano del Parco. 2. Al fine di scongiurare la distruzione o la modificazione dei valori paesaggistici del Parco, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutti i proprietari o detentori di immobili e aree ricadenti nel territorio protetto devono fare istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di eventuali interventi che possano modificare lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. Per quanto attiene agli interventi di lieve entità viene implementato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2, che consente la verifica di compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, viene richiesta presentando il progetto degli interventi corredato da idonea documentazione, nella forma della Relazione Paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". 5. L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata nei modi e nei tempi definiti dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La richiesta di autorizzazione paesaggistica non sostituisce la richiesta di nulla osta, rilasciato dall'Ente Parco a fronte della verifica di coerenza degli interventi proposto con le prescrizioni del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo